STATUTO

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE

PRO LOCO PIEVE TESINO

Approvato dall’assemblea dei soci del 24/06/2021

1. Denominazione e sede 

1.1 Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “PRO LOCO PIEVE TESINO”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

1.2 L’associazione ha sede in via brigata Abruzzi 2/b nel comune di Pieve Tesino

1.3 Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avverrà nell’ambito dello stesso Comune ed in questo caso la decisione di trasferimento verrà deliberata dal Consiglio Direttivo. 

1.4 L’associazione ha durata illimitata.

  1. Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

2.1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “PRO LOCO PIEVE TESINO APS” oppure “ PRO LOCO PIEVE TESINO associazione di promozione sociale”.

2.2 L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 

2.3 Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

  1. Scopi e finalità

3.1 L’associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, nei confronti degli associati, dei loro famigliari o di terzi nel settore del turismo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 

3.2 L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dirette a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale; promuove inoltre la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti così come descritto all’articolo 4 del presente Statuto. 

3.3 E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati. 

3.4 Per il conseguimento degli scopi sopraindicati, e al fine di tutelare gli interessi dell’intera comunità, l’associazione si impegna, nelle modalità e nei termini consentiti dall’ordinamento giuridico, ad istituire e mantenere un dialogo continuativo con l’amministrazione comunale di riferimento. 

  1. Attività e ruolo del volontariato

4.1 L’associazione persegue i suoi scopi attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 c. 1 del Codice del Terzo settore: 

  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, c. 1, lett. e);
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, c. 1, lett. f);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, c. 1, lett. i);
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, c. 1, lett. k);
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, c. 1, lett. t).

4.2 L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.3 L’associazione si impegna nella realizzazione, promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni di interesse turistico ricreativo, sportivo e culturale ivi comprese quelle di abbellimento.

4.4 L’associazione realizza attività di sensibilizzazione volte a sviluppare la cultura dell’ospitalità e il rispetto dell’ambiente.

4.5 L’associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4.6 l’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

  1. Ambito territoriale e collaborazioni 

5.1 L’associazione svolge la sua attività nel comune di Pieve Tesino.

5.2 L’associazione può aderire ad altre organizzazioni che perseguano scopi compatibili e coerenti con la propria finalità. 

  1. Ammissione dei Soci e loro qualifica 

6.1 Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

6.2 Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

6.3 L’Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del RUNTS.

6.4 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6.5 La richiesta di nuova adesione all’associazione viene presentata in forma scritta al consiglio direttivo, che delibera sulla richiesta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e ne dà comunicazione all’interessato in forma scritta entro i successivi 30 giorni. 

6.6 Il richiedente acquista la qualifica di socio dal momento dell’adozione del provvedimento di ammissione.

6.7 L’eventuale diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. 

6.8 Il consiglio direttivo stabilisce i termini entro i quali gli associati possono provvedere al versamento (nel caso di nuovo socio) o al rinnovo (nel caso di chi già era socio) della quota associativa.

6.9 L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. È quindi espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

6.10 Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

  1. Perdita della qualifica di socio 

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi: 

7.1 recesso volontario: ad ogni associato è riconosciuto il diritto di recedere dal vincolo associativo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al consiglio direttivo; 

7.2 decadenza: gli associati decadono dal vincolo associativo qualora non versino la quota nei termini di cui all’articolo 6.7; 

7.3 esclusione: il consiglio direttivo delibera in ordine all’esclusione dell’associato nei casi di comportamenti ritenuti dannosi, indegni o lesivi delle finalità, dell’azione e dell’immagine dell’associazione oltre che per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.

7.4 Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato e comunicato, è ammesso ricorso alla prima assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. 

7.5 Fino alla data di convocazione dell’assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto. 

7.6 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. 

  1. Diritti e doveri degli associati 

8.1 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell’associazione. 

8.2 L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa annuale.

8.3 Il socio ha il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa e alle iniziative dell’associazione contribuendo al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3; di partecipare all’assemblea con diritto di parola e di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; di essere informato su tutte le iniziative ed attività dell’associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese (al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo). 

8.4 Il socio si impegna a versare la quota associativa nella misura stabilita dall’assemblea; al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ad adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’associazione.

  1. Organi sociali 

9.1 Sono organi della Pro Loco: 

  1. L’assemblea dei soci;
  2. Il consiglio direttivo;
  3. l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
  4. l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;

9.3 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto. E’ quindi garantita la libera eleggibilità degli organi sociali. 

10. Assemblea dei soci: modalità di convocazione 

10.1 L’assemblea dei soci è organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento dell’eventuale quota associativa annuale. L’assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria. 

10.2 I soci hanno diritto di partecipare alle deliberazioni dell’assemblea secondo il principio democratico di “una testa, un voto”. I soci possono intervenire personalmente all’assemblea oppure a mezzo di delega scritta di un altro socio. Ogni socio può rappresentare in assemblea un numero massimo di 1 (uno) socio.

10.3 L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’associazione almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto finanziario ed ogniqualvolta il consiglio direttivo a maggioranza lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci. In quest’ultimo caso l’assemblea deve essere convocata entro 10 giorni dalla data della richiesta. 

10.4 L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell’associazione ogni qualvolta il consiglio direttivo a maggioranza lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci. In quest’ultimo caso l’assemblea deve essere convocata entro 10 giorni dalla data della richiesta.

10.5 La convocazione è fatta mediante avviso scritto a mezzo posta ordinaria/raccomandata/posta elettronica ordinaria o PEC/sms/whatsapp o altro strumento telematico da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. 

10.6 L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

10.7 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. 

10.8 La convocazione dell’assemblea può avvenire inoltre con affissione all’albo della Pro Loco del luogo almeno 10 giorni prima della riunione.

10.9 L’avviso di convocazione è sottoscritto dal presidente. 

  1. Assemblea ordinaria: competenze 

L’assemblea ordinaria delibera in merito a: 

11.1 l’approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo; 

11.2 l’approvazione del programma delle attività; 

11.3 l’elezione delle cariche sociali; 

11.4 l’adesione ad altre organizzazioni; 

11.5 la discussione e l’approvazione degli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione; 

11.6 i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;

11.7 la responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, promuovendone l’azione di responsabilità nei loro confronti;

11.8 la discussione su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

  1. Assemblea ordinaria: validità e deliberazioni 

12.1 L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei soci. 

12.2 L’assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare; l’assemblea nomina un segretario verbalizzante e, in caso di elezioni, 2 o più scrutatori.

12.3 L’assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli associati presenti. 

12.4 per le votazioni si procede normalmente con voto palese o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

12.5 Delle assemblee, ordinarie e straordinarie, è redatto e conservato apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l’assemblea e dal segretario verbalizzante. Nel caso di elezione di organi, lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori. 

  1. Assemblea straordinaria: validità e votazioni 

L’assemblea straordinaria delibera in merito ai seguenti argomenti: 

13.1 modifica dello statuto 

13.2 scioglimento dell’associazione 

13.3 L’assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (di persona o per delega) di due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni conseguenti vengono adottate con la maggioranza dei presenti. 

13.4 Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione

  1. Consiglio direttivo: composizione, poteri e funzionamento 

14.1 Il consiglio direttivo è composto da 7 a 11 membri, eletti dall’assemblea tra gli associati.

14.2 Il consiglio direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I consiglieri possono essere revocati dall’assemblea, con le maggioranze previste dall’assemblea ordinaria. 

14.3 Il presidente ed il vicepresidente vengono nominati all’interno del Consiglio direttivo tra i propri componenti. 

14.4 Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate. 

14.5 Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. 

14.6 Il consiglio direttivo è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto da questi e dal presidente e conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo. 

14.7 Nell’attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni dell’assemblea, compete al consiglio direttivo:

  1. predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea unitamente alla relazione dell’organo di revisione;
  2. l’ammissione e l’esclusione dei soci; 
  3. proporre all’assemblea l’ammontare delle quote sociali;
  4. l’acquisto o alienazioni dei beni mobili; 
  5. l’assunzione di obbligazioni attive e passive o mutui; 
  6. la predisposizione e l’approvazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all’assemblea per l’approvazione; 
  7. ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione delle finalità sociali, salvo quanto è riservato alla competenza dell’assemblea dalla legge e dal presente statuto;
  8. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

14.8 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell’ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma o di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata a sorteggio.

14.9 Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o dalla maggioranza (nel caso siano in numero dispari) si deve considerare dimissionario tutto il consiglio direttivo. Qualora ciò accada, il presidente o, in caso di suo impedimento, il vice Presidente o, in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l’assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, la quale procederà a nuove elezioni. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri i cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

  1. Presidente 

15.1 Il Presidente dell’associazione è nominato all’interno del Consiglio direttivo e resta in carica 4 anni ed è rieleggibile. Può essere revocato soltanto da delibera del Consiglio direttivo con le stesse maggioranze previste per l’atto di nomina. 

15.2 Egli svolge le seguenti funzioni: 

15.3 ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; 

15.4 convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo; 

15.5 stipula e sottoscrive i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti; 

15.6 dà esecuzione alle decisioni assunte dagli organi competenti; 

15.7 adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva. 

15.8 In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vicepresidente in tutte le sue funzioni. 

  1. Segretario 

16.1 Il consiglio direttivo procede all’individuazione di un segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti o anche non socio. Qualora non faccia parte del direttivo, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto. 

16.2 Il segretario redige i verbali del consiglio direttivo e dell’assemblea, sottoscrive i predetti atti unitamente al presidente e provvede alla tenuta dei libri sociali, oltre a svolgere le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal presidente. 

16.3 Il segretario assicura il regolare funzionamento amministrativo dell’associazione.

16.4 Il segretario resta in carica per la durata del consiglio direttivo che l’ha nominato e può essere riconfermato. 

  1. Organo di controllo

17.1 L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. 

17.2 L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 

17.3 Esso nomina al proprio interno un Presidente. 

17.4 Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

17.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

17.6 I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

  1. Competenze dell’organo di controllo

18.1 È compito dell’organo di controllo:

  1. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  3. esercitare il controllo contabile;
  4. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  5. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  6. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. 

18.2 Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

18.3 L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

  1. Organo di revisione

19.1 L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

19.2 L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile. 

19.3 L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

19.4 Delle proprie attività redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

19.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. 

19.6 Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

  1. Responsabilità degli organi sociali

20.1 Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

20.2 I Consiglieri, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

  1. Risorse economiche 

21.1 Le entrate dell’associazione possono derivare da: 

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

21.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

21.3 Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

  1. Rendiconto economico finanziario 

22.1 L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 

22.2 Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all’assemblea entro i termini di legge per la relativa approvazione. L’assemblea dei soci delibera all’inizio dell’anno, e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il piano delle attività e il consuntivo relativo all’anno precedente. 

22.3 Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell’associazione nei 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato previa richiesta scritta. 

  1. Scioglimento 

L’associazione si scioglie: 

23.1 quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile 

23.2 quando vengano a mancare tutti gli associati 

23.3 quando risulti impossibile assicurarne il normale funzionamento compreso quando risulti impossibile ricostituire gli organi sociali 

23.4 Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione

23.5 L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

  1. Norme applicabili 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

  1. Disposizioni in materia di imposte indirette

Le modifiche statutarie aventi lo scopo di adeguamento a modificazioni o integrazioni normative, sono esenti da bollo ai sensi dell’art. 82 co. 5 del DLgs n. 117/2017 e ai sensi della Legge Provinciale 13 febbraio 1992 n. 8 art. 3 ed esenti da imposta di registro ai sensi dell’art. 82 co. 3 del DLgs n. 117/2017.